REGOLAMENTAZIONE

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi della Legge 164/92 è costituito un consorzio volontario di tutela del Vino DOC Morellino di Scansano di cui al D.P.R. 6/01/1978 denominato Consorzio a Tutela del Vino "Morellino di Scansano".

Il Consorzio per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alla Denominazione di Origine del relativo vino è costituito a norma del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256. Esso è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 - Sede - Durata

Il Consorzio ha sede in Scansano (GR) in Via Guglielmo Marconi n. 23; in tale sede deve intendersi costituito l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi così come previsto dagli articoli 2602 e 2612 e seguenti del Codice Civile.

Il Consorzio avrà la durata di anni (cinquanta) 50 a decorrere dal giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea. Il Consorzio può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

La sede del Consorzio potrà essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione purchè nell'ambito dello stesso Comune.

Art. 3 - Scopi

Lo scopo essenziale del Consorzio consiste nel:
I. tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origine del Vino "Morellino di Scansano", nonché:
II. svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di vini a denominazione di cui alla legge 164 del 1992 e relativi regolamenti, in particolare:
      a. collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164 del 1992;
      b. organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione del Vino a Denominazione di Origine Controllata "Morellino di Scansano", nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione della Denominazione stessa;
      c. praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare la Denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio; anche costituendosi parte civile;
      d. attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente la Denominazione, sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
      e. collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati;
III. proporre la disciplina regolamentare della rispettiva Denominazione del Vino "Morellino di Scansano";
IV. espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli Enti regionali, Enti locali, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denuncie di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23 della legge 164 del 1992 e di quant'altro di competenza dei predetti enti in materia di vini a denominazione;
V. curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della Denominazione;
VI. istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
VII. collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
VIII. collaborare a consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;
IX. collaborare ad altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri; anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;
X. previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. 4 giugno 1997 n.256.
XI. Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può inoltre richiedere:
• di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della Legge 164 del 1992 nei confronti dei propri associati.
• L'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'art. 21 della Legge 164 del 1992.

Inoltre, purché in via strettamente strumentale al conseguimento del proprio oggetto il Consorzio potrà:
• compiere tutte le attività ed operazioni mobiliari ed immobiliari, nonché dal lato passivo, finanziarie, compreso l'assunzione di mutui, la concessione di garanzie ipotecarie, di fideiussioni ed altre forme di garanzia;
• assumere cointeressenze, quote e partecipazioni in altre organizzazioni o associazioni, aventi scopo analogo ed affine o connesso con il proprio.


SOCI

Art. 4 - Requisiti e modalità di ammissione

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione di Origine tutelata dal Consorzio che esercitano una o più attività produttive (viticoltura, vinificazione o imbottigliamento), ed in particolare:       a) gli imprenditori agricoli, singoli o associati, esercenti una o più delle predette attività produttive;
      b) le cooperative sociali che attuano la vinificazione ed eventualmente l'imbottigliamento;
      c) tutti coloro che esercitino la vinificazione e/o l'imbottigliamento del vino tutelato;
      d) i titolari di contratto di affitto e di altre forme di conduzione di terreni vitati iscritti all'albo del Morellino di Scansano. In caso di ammissione al Consorzio dell'affittuario, o del conduttore ad altro titolo, la sua appartenenza al medesimo cesserà alla scadenza del contratto.
L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i predetti soggetti interessati alla Denominazione e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:
      1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
      2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
      3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese; Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
      4) per i viticoltori gli estremi di iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo Albo dei Vigneti a Denominazione di Origine "Morellino di Scansano";
      5) l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
      6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi vigenti e dagli eventuali regolamenti;
      7) la dichiarazione di consentire al Consorzio ed a enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali e aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della Legge 675 del 1996, per fini:
      a. contabili, amministrativi e statistici;
      b. di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla sua presentazione. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti al Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 21.

Art. 5 - Soci onorari:

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, che condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito, espresso dall'assemblea del Consorzio, di farne parte. L'adesione s'intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso. Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma non di voto. Ai soci Onorari non si applicano gli articoli 6-7-8-9-10-11 dello statuto.

Art. 6 - Obblighi e diritti dei consorziati:

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:
      1. Versamento della quota fissa di ammissione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
      2. Rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché dalle disposizioni degli eventuali regolamenti interni.
      3. Versamento del contributo annuale commisurato, con criteri di proporzionalità, alla quantità di prodotto ottenuto.
La commisurazione del prodotto ottenuto, ai fini del pagamento dei contributi periodici deve venire effettuata sulla base delle denunzie presentate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente, e la relativa base contributiva è stabilita con criteri di proporzionalità dal regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria.
      4. Versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.
      5. Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto e rispondente adempimento degli obblighi assunti.
      6. Diritto di partecipazione alle attività del consorzio e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

Art. 7 - Sanzioni:

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione di origine tutelata.
Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:
      a) censura con diffida;
      b) sanzioni amministrative pecuniarie fino a un numero di due volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione;
      c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, qualora lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.
• I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro 15 (quindici) giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
• Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'ano 23;
• Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

Art. 8 - Perdita della qualità di consorziato:

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può richiedere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 9 - Recesso:

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:
      a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
      b) nel caso di dimissioni;
      c) negli altri casi normalmente previsti.
Sulla richiesta di dimissioni inoltrata dall'interessato con lettera raccomandata, delibera il Consiglio di Amministrazione. La richiesta di dimissioni deve pervenire al Consorzio entro il 30 Giugno di ciascun anno e ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 10 - Decadenza:

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:
      a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
      b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
      c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.
In caso di decesso o vendita dell'azienda l'erede o l'acquirente ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa da parte del Consiglio di Amministrazione. Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all'articolo 21.

Art.11 - Esclusione:

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:
      a) sia gravemente inadempiente riguardo agli obblighi consortili;
      b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi consortili;
      c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
      d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
      e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
      f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.
Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 15 giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti nell'articolo 21.

Art.12 - Organi:

Sono organi del Consorzio:
• l'Assemblea Generale dei consorziati;
• il Consiglio di amministrazione;
• il Presidente del Consorzio;
• il Collegio sindacale;
• Collegio Arbitrale;

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria:

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:
      1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
      2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uso e con la relazione dell'attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;
      3) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
      4) approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio di qualità e gli eventuali regolamenti interni;
      5) nominare i revisori dei conti, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, e il suo Presidente, stabilendone il compenso;
      6) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
      7) ratificare le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai soci;
      8) modificare le unità di conto come individuate al punto 3) dell'art. 6;
      9) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del Consiglio di amministrazione per deliberare:
      a. sulle modifiche da apportare al presente statuto;
      b. sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
      c. sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

Art. 14 - Modalità di voto:

Tutti i consorziati sono rappresentati ad ogni effetto statutario e legale nell'Assemblea regolarmente costituita, le cui deliberazioni vincolano anche gli assenti e dissenzienti.
Tutti i consorziati non morosi hanno diritto di prendere parte ai lavori e alle deliberazioni dell'Assemblea. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e che siano in regola con gli obblighi statutari.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.
Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto (1/4) dei voti dei Soci presenti e rappresentati.
Le elezioni delle cariche consortili saranno fatte a maggioranza relativa.
I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati, con criteri di proporzionalità, in base alle quantità di prodotto, "Morellino di Scansano", denunziate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare con le modalità previste al punto 3 dell'art. 6 del presente Statuto, per il calcolo del contributo annuale.
Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.
I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può avere più di una delega.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la deliberazione sul Bilancio ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.
La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.
Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'articolo 14 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
      • in prima convocazione quando siano rappresentati i due terzi (2/3) dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
      • in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.
La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) membri eletti dalla Assemblea fra i soci e loro rappresentanti che facciano parte dell'organico dell'Azienda.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La composizione del Consiglio deve prevedere una equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio.

L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati nelle schede elettorali.
I nominativi dei candidati, in numero almeno doppio rispetto al numero massimo di membri eleggibili, devono venire espressi da apposite assemblee parziali di categoria convocate dal Presidente o chi per esso almeno trenta giorni prima dell'Assemblea generale e da tenersi con le modalità previste agli articoli 15 e 16. Nella composizione delle liste si deve tenere conto dell'eventuale presenza di associati raggruppabili in sottocategorie rappresentative di interessi omogenei.

Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della categoria e le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentarla nel Consiglio. Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina che comunque non potrà mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del consigliere dimissionario o comunque venuto meno.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da tre sedute consecutive decadono dalla carica. Qualora i consiglieri si riducono a un numero inferiore alla maggioranza del Consiglio, lo stesso decade.

I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria, salvo le attribuzioni dell'Assemblea stabilite dal presente statuto. In particolare è demandato al Consiglio:
      a. La redazione del bilancio del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
      b. la redazione del bilancio di previsione;
      c. l'adozione delle deliberazioni di applicazione dello statuto che formano il regolamento e quanto altro previsto dal presente statuto;
      d. l'esame delle proposte da sottoporre all'Assemblea e la sua convocazione;
      e. la nomina dei componenti il Comitato Esecutivo;
      f. la nomina del Direttore;
      g. deliberare contributi associativi, le quote di adesione e quelle annuali a carico degli associati ai sensi dell'articolo 6;
      h. delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 4 e successivi del presente statuto.

I componenti del Comitato Tecnico ed il Direttore del Consorzio partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Le deliberazioni del Consiglio, saranno registrate in apposito libro dei verbali, ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organi pubblici come previsto dall'articolo 21 della legge 164 del 92, concordando anche con l'Autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - Presidente del Consorzio:

Il Presidente:
      1. ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
      2. ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
      3. rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
      4. può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
      5. presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
      6. vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila inoltre sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
      7. può delegare, con speciale procura, alcune delle sue funzioni al Vicepresidente o al Direttore;
      8. potrà altresì inoltrare domande per richieste di contributi ad Enti Nazionali, Regionali, Locali ed alla C.E.E. nell'interesse del Consorzio stesso.

In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Comitati e Commissioni Tecniche:

Il Consiglio di Amministrazione può nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si deve tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive.

Tali Comitati e Commissioni sono formati da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La presidenza spetta ad un consigliere di amministrazione.

Con apposito regolamento è istituita la Commissione d'assaggio del vino tutelato.

Art. 20 - Collegio Sindacale:

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.

Il Collegio Sindacale:
      a. vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
      b. assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
      c. esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 21 - Clausola Compromissoria:

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo Statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed alla applicazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Grosseto.

Il Collegio arbitrale, che ha sede presso la sede del Consorzio, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. i) del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256.

Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'articolo 813 C.P.C.

Art. 22 - Direttore / Segretario e Personale del Consorzio:

La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:
      • ha la responsabilità dell'ufficio dei servizi consortili;
      • esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
      • interviene con voto consultivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche.

L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore. Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio.

Art. 23 - Regolamenti interni:

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni Tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

Art. 24 - Fondo Consortile:

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio potrà raccogliere tra i propri soci fondi con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Tali versamenti saranno comunque improduttivi di interessi.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

Art. 25 - Esercizio Finanziario:

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 - Liquidazione:

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli articoli 2275 e segg. del Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Marchio Consortile:

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'articolo 19, c. 1 lett. d) della Legge 164 del 1992 e relativo Reg.to D.M. 256/97.

Art. 28 - Disposizioni finali:

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

 

Consorzio Tutela Morellino di Scansano
Via Marconi, 23 - 58054 Scansano (GR) - Italia - Fax 0564.507710 - e-mail: info@consorziomorellino.it