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REGOLAMENTAZIONE
Art. 1 - Costituzione
Ai sensi della Legge 164/92 è costituito
un consorzio volontario di tutela del Vino DOC Morellino di Scansano
di cui al D.P.R. 6/01/1978 denominato Consorzio a Tutela del Vino
"Morellino di Scansano".
Il Consorzio per la tutela, valorizzazione e cura generale degli
interessi relativi alla Denominazione di Origine del relativo vino
è costituito a norma del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256. Esso è inoltre
disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni
e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.
Art. 2 - Sede - Durata
Il Consorzio ha sede in Scansano
(GR) in Via Guglielmo Marconi n. 23; in tale sede deve intendersi
costituito l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi così
come previsto dagli articoli 2602 e 2612 e seguenti del Codice Civile.
Il Consorzio avrà la durata di anni (cinquanta) 50 a decorrere dal
giorno della sua legale costituzione e potrà essere prorogato con
deliberazione dell'Assemblea. Il Consorzio può istituire e sopprimere
sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché
uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
La sede del Consorzio potrà essere modificata con delibera del Consiglio
di Amministrazione purchè nell'ambito dello stesso Comune.
Art. 3 - Scopi
Lo scopo essenziale del Consorzio consiste
nel:
I. tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi
alla Denominazione di Origine del Vino "Morellino di Scansano",
nonché:
II. svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai
Consorzi dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in
materia di vini a denominazione di cui alla legge 164 del 1992 e
relativi regolamenti, in particolare:
a. collaborare alla vigilanza
sull'applicazione della legge 164 del 1992;
b. organizzare e coordinare
le attività delle categorie interessate alla produzione del Vino
a Denominazione di Origine Controllata "Morellino di Scansano",
nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela
e della valorizzazione della Denominazione stessa;
c. praticare una specifica
attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi
cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione,
nonché tutelare la Denominazione dal plagio, dalla sleale concorrenza,
dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i
legittimi interessi del Consorzio; anche costituendosi parte civile;
d. attuare tutte le misure
per valorizzare direttamente e indirettamente la Denominazione,
sotto il profilo tecnico e dell'immagine;
e. collaborare con enti
e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative
atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola
e dei prodotti tutelati;
III. proporre la disciplina regolamentare della rispettiva
Denominazione del Vino "Morellino di Scansano";
IV. espletare funzioni consultive e operative nei riguardi
degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici
periferici, degli Enti regionali, Enti locali, Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura in materia di gestione degli
albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denuncie di produzione
delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art.
23 della legge 164 del 1992 e di quant'altro di competenza dei predetti
enti in materia di vini a denominazione;
V. curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle
varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura
di servizi generali relativi all'utilizzo della Denominazione;
VI. istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente
alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
VII. collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni
a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le
loro strutture amministrative e tecniche;
VIII. collaborare a consorzi di tutela di altre denominazioni
ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;
IX. collaborare ad altre organizzazioni ed associazioni di
consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopi di coordinamento
ed assistenza e comunque affini ai propri; anche affidando o delegando
loro funzioni e compiti propri;
X. previa convenzione relativamente alle modalità del servizio
e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri
consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque
l'autonomia ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. 4 giugno 1997
n.256.
XI. Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio
può inoltre richiedere:
di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione
della Legge 164 del 1992 nei confronti dei propri associati.
L'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'art.
21 della Legge 164 del 1992.
Inoltre, purché in via strettamente strumentale al conseguimento
del proprio oggetto il Consorzio potrà:
compiere tutte le attività ed operazioni mobiliari ed immobiliari,
nonché dal lato passivo, finanziarie, compreso l'assunzione di mutui,
la concessione di garanzie ipotecarie, di fideiussioni ed altre
forme di garanzia;
assumere cointeressenze, quote e partecipazioni in altre
organizzazioni o associazioni, aventi scopo analogo ed affine o
connesso con il proprio.
SOCI
Art. 4 - Requisiti e modalità
di ammissione
Possono essere soci del Consorzio tutti
gli utilizzatori della Denominazione di Origine tutelata dal Consorzio
che esercitano una o più attività produttive (viticoltura, vinificazione
o imbottigliamento), ed in particolare: a)
gli imprenditori agricoli, singoli o associati, esercenti una o
più delle predette attività produttive;
b) le cooperative sociali
che attuano la vinificazione ed eventualmente l'imbottigliamento;
c) tutti coloro che esercitino
la vinificazione e/o l'imbottigliamento del vino tutelato;
d) i titolari di contratto
di affitto e di altre forme di conduzione di terreni vitati iscritti
all'albo del Morellino di Scansano. In caso di ammissione al Consorzio
dell'affittuario, o del conduttore ad altro titolo, la sua appartenenza
al medesimo cesserà alla scadenza del contratto.
L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i predetti soggetti
interessati alla Denominazione e deve essere richiesta mediante
domanda scritta contenente:
1) l'esatta denominazione
o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
2) l'indicazione della
sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;
3) gli estremi dell'iscrizione
nel Registro delle Imprese; Sezione speciale imprenditori agricoli
per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria per gli imprenditori
non agricoli;
4) per i viticoltori
gli estremi di iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo
Albo dei Vigneti a Denominazione di Origine "Morellino di Scansano";
5) l'indicazione delle
attività effettivamente svolte;
6) la dichiarazione di
conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti
dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
sociali, oltre che dalle leggi vigenti e dagli eventuali regolamenti;
7) la dichiarazione di
consentire al Consorzio ed a enti di categoria cui il Consorzio
aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione
del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali
e aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica
ai sensi della Legge 675 del 1996, per fini:
a. contabili, amministrativi
e statistici;
b. di comunicazione e
diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione
commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.
Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti
richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla
sua presentazione. Il mancato accoglimento della richiesta può essere
impugnato avanti al Collegio arbitrale con le modalità e termini
indicati all'art. 21.
Art. 5 - Soci onorari:
Sono soci onorari le persone fisiche
o giuridiche, che condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito,
espresso dall'assemblea del Consorzio, di farne parte. L'adesione
s'intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso. Essi hanno
diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma non di
voto. Ai soci Onorari non si applicano gli articoli 6-7-8-9-10-11
dello statuto.
Art. 6 - Obblighi e diritti
dei consorziati:
Gli associati devono sottostare ai
seguenti obblighi:
1. Versamento della quota
fissa di ammissione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella
misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese
dalla comunicazione del provvedimento. La quota di ammissione si
intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile
e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
2. Rigorosa osservanza
dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal
Consorzio nonché dalle disposizioni degli eventuali regolamenti
interni.
3. Versamento del contributo
annuale commisurato, con criteri di proporzionalità, alla quantità
di prodotto ottenuto.
La commisurazione del prodotto ottenuto, ai fini del pagamento dei
contributi periodici deve venire effettuata sulla base delle denunzie
presentate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente,
e la relativa base contributiva è stabilita con criteri di proporzionalità
dal regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione
ed approvato dall'assemblea ordinaria.
4. Versamento di eventuali
contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti
a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri
di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate
a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione
o difesa del prodotto.
5. Assoggettamento ad
ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento
dell'esatto e rispondente adempimento degli obblighi assunti.
6. Diritto di partecipazione
alle attività del consorzio e alle assemblee regolarmente convocate
solo se in regola con i pagamenti dei contributi.
Art. 7 - Sanzioni:
Il Consorzio può vincolare i propri
associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione
dell'immagine e del prestigio della denominazione di origine tutelata.
Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto,
i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di
amministrazione può in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare
le seguenti sanzioni:
a) censura con diffida;
b) sanzioni amministrative
pecuniarie fino a un numero di due volte il contributo annuale vigente
all'atto della violazione;
c) esclusione dal Consorzio.
Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato
non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare
la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire,
qualora lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.
I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli
interessati entro 15 (quindici) giorni dalla delibera mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;
Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente
articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al
collegio arbitrale, nei modi e termini previsti dall'ano 23;
Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione
dell'irrogazione delle sanzioni.
Art. 8 - Perdita della qualità
di consorziato:
La perdita della qualità di consorziato
può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di
risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolvere tutti
gli obblighi finanziari assunti e non può richiedere alcun contributo
versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.
Art. 9 - Recesso:
Gli obblighi degli associati verso
il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare
prima della scadenza del Consorzio quando:
a) l'associato abbia
cessato di svolgere la propria attività;
b) nel caso di dimissioni;
c) negli altri casi normalmente
previsti.
Sulla richiesta di dimissioni inoltrata dall'interessato con lettera
raccomandata, delibera il Consiglio di Amministrazione. La richiesta
di dimissioni deve pervenire al Consorzio entro il 30 Giugno di
ciascun anno e ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio
successivo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.
Art. 10 - Decadenza:
Decade dal diritto di far parte del
Consorzio l'associato che:
a) abbia perduto taluno
dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
b) abbia ceduto a qualsiasi
titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
c) si trovi in una situazione
di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.
In caso di decesso o vendita dell'azienda l'erede o l'acquirente
ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa da parte
del Consiglio di Amministrazione. Avverso la delibera di diniego
l'interessato può appellarsi al collegio arbitrale con le modalità
e termini di cui all'articolo 21.
Art.11 - Esclusione:
Può essere escluso dal Consorzio l'associato
che:
a) sia gravemente inadempiente
riguardo agli obblighi consortili;
b) abbia commesso gravi
o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni
e delle delibere degli Organi consortili;
c) senza giustificato
motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle
quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per
qualsiasi titolo;
d) sia stato condannato
per reati dolosi con sentenza definitiva;
e) svolga attività in
concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
f) negli altri casi previsti
da leggi o regolamenti.
L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni
amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.
Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo
provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 15 giorni
dalla delibera mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio
arbitrale nei modi e nei termini previsti nell'articolo 21.
Art.12 - Organi:
Sono organi del Consorzio:
l'Assemblea Generale dei consorziati;
il Consiglio di amministrazione;
il Presidente del Consorzio;
il Collegio sindacale;
Collegio Arbitrale;
Art. 13 - Assemblea ordinaria
e straordinaria:
All'Assemblea Ordinaria spetta il compito
di:
1) determinare l'indirizzo
generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle
finalità consortili;
2) deliberare sul rendiconto
economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo
le disposizioni statutarie in uso e con la relazione dell'attività
svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo proposto dal
Consiglio di amministrazione e relativi contributi;
3) eleggere i componenti
del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali
compensi loro spettanti;
4) approvare l'eventuale
regolamento per l'uso del marchio di qualità e gli eventuali regolamenti
interni;
5) nominare i revisori
dei conti, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, e il
suo Presidente, stabilendone il compenso;
6) deliberare sull'adesione
alle organizzazioni di assistenza e tutela;
7) ratificare le decisioni
del Consiglio di amministrazione in merito alla determinazione e
applicazione dei contributi straordinari dovuti dai soci;
8) modificare le unità
di conto come individuate al punto 3) dell'art. 6;
9) deliberare su tutti
gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.
Si considera straordinaria l'assemblea convocata, su decisione del
Consiglio di amministrazione per deliberare:
a. sulle modifiche da
apportare al presente statuto;
b. sullo scioglimento
del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
c. sulla messa in liquidazione
del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori
e la devoluzione del patrimonio.
Art. 14 - Modalità di voto:
Tutti i consorziati sono rappresentati
ad ogni effetto statutario e legale nell'Assemblea regolarmente
costituita, le cui deliberazioni vincolano anche gli assenti e dissenzienti.
Tutti i consorziati non morosi hanno diritto di prendere parte ai
lavori e alle deliberazioni dell'Assemblea. Nelle assemblee hanno
diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci
da almeno tre mesi e che siano in regola con gli obblighi statutari.
Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.
Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da
tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto (1/4) dei voti
dei Soci presenti e rappresentati.
Le elezioni delle cariche consortili saranno fatte a maggioranza
relativa.
I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati, con criteri
di proporzionalità, in base alle quantità di prodotto, "Morellino
di Scansano", denunziate nella campagna vendemmiale immediatamente
precedente la sessione assembleare con le modalità previste al punto
3 dell'art. 6 del presente Statuto, per il calcolo del contributo
annuale.
Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.
I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea,
hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega
scritta; ciascun socio non può avere più di una delega.
Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea si riunisce almeno una
volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale per la deliberazione sul Bilancio ed è convocata sia in
via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione
tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno
un quinto dei consorziati.
La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun socio
al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno sette
giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati
e alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale;
essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente
o dal Consigliere più anziano.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa,
anche non socio.
Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti
all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'articolo
14 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.
Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti
espressi dai soci presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
in prima convocazione
quando siano rappresentati i due terzi (2/3) dei voti spettanti
all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengono
adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti
spettanti all'intera compagine sociale;
in seconda convocazione
quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi
e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole
di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.
La seconda convocazione, sia dell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria
può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione. Delle riunioni
dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario.
Art. 16 - Consiglio di Amministrazione:
Il Consiglio di Amministrazione è costituito
da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) membri eletti
dalla Assemblea fra i soci e loro rappresentanti che facciano parte
dell'organico dell'Azienda.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
Consiglieri presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
La composizione del Consiglio deve prevedere una equa rappresentanza
di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti
nel Consorzio.
L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati
indicati nelle schede elettorali.
I nominativi dei candidati, in numero almeno doppio rispetto al
numero massimo di membri eleggibili, devono venire espressi da apposite
assemblee parziali di categoria convocate dal Presidente o chi per
esso almeno trenta giorni prima dell'Assemblea generale e da tenersi
con le modalità previste agli articoli 15 e 16. Nella composizione
delle liste si deve tenere conto dell'eventuale presenza di associati
raggruppabili in sottocategorie rappresentative di interessi omogenei.
Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria
di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei
soli candidati della categoria e le preferenze non possono superare
il numero dei membri destinati a rappresentarla nel Consiglio. Qualora
l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e
ne versi i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali
separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.
I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto
della loro nomina che comunque non potrà mai essere superiore a
tre anni e sono rieleggibili.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori,
subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria
del consigliere dimissionario o comunque venuto meno.
I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato
motivo da tre sedute consecutive decadono dalla carica. Qualora
i consiglieri si riducono a un numero inferiore alla maggioranza
del Consiglio, lo stesso decade.
I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo
che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il
parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a
quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi
a carattere continuativo in favore del Consorzio.
Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi
componenti, nomina tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vicepresidenti.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno
o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure
ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.
Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione
ordinaria, salvo le attribuzioni dell'Assemblea stabilite dal presente
statuto. In particolare è demandato al Consiglio:
a. La redazione del bilancio
del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
b. la redazione del bilancio
di previsione;
c. l'adozione delle deliberazioni
di applicazione dello statuto che formano il regolamento e quanto
altro previsto dal presente statuto;
d. l'esame delle proposte
da sottoporre all'Assemblea e la sua convocazione;
e. la nomina dei componenti
il Comitato Esecutivo;
f. la nomina del Direttore;
g. deliberare contributi
associativi, le quote di adesione e quelle annuali a carico degli
associati ai sensi dell'articolo 6;
h. delibera sulle domande
di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 4 e successivi del
presente statuto.
I componenti del Comitato Tecnico ed il Direttore del Consorzio
partecipano alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
Le deliberazioni del Consiglio, saranno registrate in apposito libro
dei verbali, ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità
di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio
delegato di attività di competenza degli organi pubblici come previsto
dall'articolo 21 della legge 164 del 92, concordando anche con l'Autorità
delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti
il servizio.
Art. 17 - Convocazione del
Consiglio di Amministrazione:
Il Consiglio di Amministrazione è convocato
dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti,
tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta
domanda scritta da almeno tre consiglieri o dal Collegio sindacale.
La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del
giorno è effettuata a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 7 (sette)
giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo telefax
o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei
Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli
amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 18 - Presidente del Consorzio:
Il Presidente:
1. ha la rappresentanza
legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti,
premettendone la ragione sociale;
2. ha la facoltà di nominare
gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni
grado di giurisdizione;
3. rilascia quietanze
liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque
versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese
di gestione;
4. può compiere tutte
le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti
previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
5. presiede le riunioni
delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
6. vigila sull'esecuzione
delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli
dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila inoltre
sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri
del Consorzio;
7. può delegare, con
speciale procura, alcune delle sue funzioni al Vicepresidente o
al Direttore;
8. potrà altresì inoltrare
domande per richieste di contributi ad Enti Nazionali, Regionali,
Locali ed alla C.E.E. nell'interesse del Consorzio stesso.
In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni
sono svolte dal Vicepresidente, su precisa delega del Consiglio
di Amministrazione.
Art. 19 - Comitati e Commissioni
Tecniche:
Il Consiglio di Amministrazione può
nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione
si deve tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive.
Tali Comitati e Commissioni sono formati da commissari scelti fra
gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e
possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata
esperienza.
La presidenza spetta ad un consigliere di amministrazione.
Con apposito regolamento è istituita la Commissione d'assaggio del
vino tutelato.
Art. 20 - Collegio Sindacale:
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea
Ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti;
la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il
Presidente del Collegio.
Il Collegio Sindacale:
a. vigila sulla gestione
amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi
e del presente Statuto;
b. assiste alle adunanze
dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
c. esamina il rendiconto
consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla
regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio
alle scritture contabili.
Art. 21 - Clausola Compromissoria:
Tutte le controversie derivanti dall'applicazione
di questo Statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun
associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi
eredi) connesse all'interpretazione ed alla applicazione del presente
Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte
alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno
da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo
dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente,
dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Grosseto.
Il Collegio arbitrale, che ha sede presso la sede del Consorzio,
giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lett. i) del D.M. 4 Giugno 1997 n. 256.
Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte
la nomina del proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento
della comunicazione del fatto che determina la controversia.
Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta
giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'articolo
813 C.P.C.
Art. 22 - Direttore / Segretario
e Personale del Consorzio:
La direzione del Consorzio può venire
affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione
con le modalità ritenute più idonee.
Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti
tecnici e morali:
ha la responsabilità
dell'ufficio dei servizi consortili;
esegue i deliberati degli
Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
interviene con voto consultivo
alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le
funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni
tecniche.
L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato
dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del
Direttore. Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono
tenuti a mantenere il segreto d'ufficio.
Art. 23 - Regolamenti interni:
Il funzionamento tecnico ed amministrativo
del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto
dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore,
le attribuzioni delle Commissioni Tecniche nonché le mansioni dei
dipendenti del Consorzio.
Art. 24 - Fondo Consortile:
Il fondo consortile è formato dai contributi
degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per
acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza
dovessero entrare in proprietà del Consorzio.
Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio potrà raccogliere
tra i propri soci fondi con o senza obbligo di rimborso nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti vigenti. Tali versamenti saranno comunque
improduttivi di interessi.
E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la
vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare
dal vincolo associativo.
Art. 25 - Esercizio Finanziario:
L'esercizio sociale ha inizio dal 1°
gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26 - Liquidazione:
Al verificarsi di una causa di scioglimento
si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme
di cui agli articoli 2275 e segg. del Codice Civile.
Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale
di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o
a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 27 - Marchio Consortile:
La disciplina per l'adozione e l'uso
del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite
dall'articolo 19, c. 1 lett. d) della Legge 164 del 1992 e relativo
Reg.to D.M. 256/97.
Art. 28 - Disposizioni finali:
Per quanto non espressamente previsto
nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice
Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche
del Consorzio di tutela.
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