REGOLAMENTAZIONE

CAPITOLO I - DOVERI DEI CONSORZIATI

Articolo 1

I Soci sono tenuti a rimettere al Consorzio, entro 30 giorni dalla presentazione agli uffici competenti, copia delle denunce di variazione eventualmente effettuate per l'iscrizione all'albo dei vigneti.

Articolo 2

Tutti i Soci sono obbligati ad inviare ogni anno al Consorzio, entro il 15° giorno dalla data di scadenza fissata per la presentazione agli organi ufficiali competenti, copia delle denunce previste dalla legislazione in vigore ed in particolare:
1) copia della denuncia del vino MORELLINO DI SCANSANO
2) comunicazione delle partite di uva o mosto destinato alla produzione del MORELLINO DI SCANSANO cedute a terzi o conferite alle cantine sociali,
3) copia della denuncia del vino MORELLINO DI SCANSANO ottenuto dalla vinificazione delle uve prodotte ed acquistate con la distinta, per queste ultime dei nominativi e dell'indirizzo del venditore.
4) Copia della denuncia di giacenza del vino MORELLINO DI SCANSANO
5) Comunicazione al consorzio, entro 30 giorni dalla trascrizione sul registro di carico e scarico, delle partite di vino MORELLINO DI SCANSANO acquistate da terzi allegando fotocopia dei documenti comprovanti l'avvenuto acquisto
6) Dovrà inoltre essere inviata, entro il mese di Gennaio, copia del registro di imbottigliamento dell'annata precedente relativa al MORELLINO DI SCANSANO

CAPITOLO II - CONTROLLI

   I Soci debbono assoggettarsi a tutti i sopralluoghi, verifiche ed altre forme di controllo deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
    I controlli da parte del Consorzio sull'adempimento da parte del Socio delle disposizioni di legge e di quelle dello Statuto e dei Regolamenti consorziali si estendono a tutte le fasi del ciclo produttivo e di commercializzazione.

    I Soci dovranno consentire la visita delle loro cantine o stabilimenti, fondi agricoli ed ogni altro luogo comunque connesso alla produzione, trasformazione, conservazione e vendita del vino MORELLINO DI SCANSANO fornendo altresì tutte le notizie e documentazioni che saranno richieste per tali operazioni.

    I Soci dovranno consentire inoltre, in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Consorzio di prendere visione dei registri di carico e scarico, registri partitari, denunce di produzione, bollette di accompagnamento e di ogni altro documento che possa risultare utile ai controlli necessari agli effetti dell'applicazione delle norme previste oltre che dal presente Statuto, da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare, nazionale e comunitaria.

    In particolare il Consorzio: attuerà tutti i controlli ritenuti necessari o opportuni per la migliore esecuzione dell'incarico di collaborare alla vigilanza, nei confronti dei propri Soci, sull'applicazione della legge 164/92.
Per ciascuna ispezione nelle aziende dei Soci, gli addetti alla vigilanza redigeranno apposito verbale sottoscritto anche all'Azienda interessata.

CAPITOLO III - SANZIONI

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione di origine tutelata.
Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consigliari, il Consiglio di Amministrazione, può, in relazione alla gravità dell'inflazione, comminare le seguenti sanzioni:
a) censura con diffida;
b) sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un numero di due volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione,
c) esclusione dal Consorzio.
Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, qualora lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici (15) giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia, ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 23 dello Statuto Sociale;
Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

Per ulteriori chiarimenti si fa riferimento agli art. 8 - 9 - 10 - 11 dello Statuto Sociale

CAPITOLO IV - TASSA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI ANNUALI

Articolo 1

Per l'ammissione al Consorzio è dovuta, una tantum, una quota di accesso, denominata tassa di ammissione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al doppio del "Contributo base" previsto dal successivo articolo moltiplicato per una quantità di prodotto come segue:
1) per i viticoltori verrà presa in considerazione la quantità massima ottenibile dai vigneti di proprietà del socio in base alle risultanze del disciplinare;
2) per i vinificatori e gli imbottigliatori verrà presa in considerazione la quantità di prodotto commercializzato nell'anno precedente.
3) Al termine del primo triennio di associazione il socio sarà comunque tenuto al pagamento della differenza fra quanto pagato all'atto dell'ammissione e quanto risulterebbe dovuto al termine del suddetto periodo.
4) Le Cantine Sociali e le Cooperative non pagheranno alcuna tassa di ammissione per la produzione dei loro associati con vigneto iscritti all'albo del MORELLINO DI SCANSANO che siano soci del Consorzio. Ove anche uno solo degli associati alle Cantine sociali, con vigneto iscritto all'albo del MORELLINO DI SCANSANO non avesse la qualifica di socio del Consorzio, la Cantina Sociale sarà tenuta a pagare la tassa di ammissione in misura pari a quanto previsto dal punto 1) ma limitatamente alla quantità riferibile al socio o ai soci che risultassero non associati al Consorzio.

Il Consiglio, in casi eccezionali, potrà escludere dal pagamento della tassa di ammissione alcuni soggetti o intere categorie di soggetti.
      Quando vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa o per divisione patrimoniale, ovvero nei casi di mera modificazione della natura giuridica del Socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consiglio di Amministrazione la nuova consistenza ed intestazione.

      In tutti gli alti casi di trasferimento tra vivi di azienda socia il nuovo titolare verrà ammesso nel Consorzio previa delibera del Consiglio di Amministrazione che accerti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Statuto, accollandosi per intero la situazione debitoria del socio cedente.

      La tassa di ammissione verrà applicata sulle superfici di vigneto eventualmente già in possesso all'atto del trasferimento. Al termine di tre anni verrà effettuato un controllo e l'acquirente sarà tenuto al pagamento della suddetta tassa di ammissione sull'eventuale aumento di superficie riscontrato.

Articolo 2

Ciascun Socio è tenuto al versamento di un contributo annuale, proporzionale alla quantità di uva denunciata, vino denunciato e vino imbottigliato, determinato con la procedura di seguito descritta:

Il Consiglio di Amministrazione determina, entro il mese di Gennaio di ciascun anno la misura del "CONTRIBUTO BASE", che non dovrà superare il tre (3) per cento del prezzo medio di un ettolitro di vino MORELLINO DI SCANSANO, allo stato sfuso, stabilito in base alla media dei listini ufficiali della Camera di Commercio di Grosseto dell'anno precedente, ovvero, in assenza di rilevazioni ufficiali, stimato dal Consiglio di Amministrazione.

Il "CONTRIBUTO BASE" viene ripartito in percentuale nei seguenti "CONTRIBUTI SPECIFICI":
1) "CONTRIBUTO SPECIFICO DI PRODUZIONE UVA" 23%
è dovuto dai soci produttori di uve atte a divenire MORELLINO DI SCANSANO ragguagliate al vino in base alla resa prevista dal disciplinare.
2) "CONTRIBUTO SPECIFICO DI VINIFICAZIONE" 32%
è dovuto dai soci che effettuano la vinificazione delle uve di cui al punto precedente.
3) "CONTRIBUTO SPECIFICO DI IMBOTTIGLIMENTO" 45% è dovuto dai soci imbottigliatori.

Entro il mese di Gennaio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione procederà alla determinazione della quantità di MORELLINO DI SCANSANO che è stata oggetto per ciascuno ciascun socio delle tre fasi produttive sopra riportate e che servirà al calcolo della quota consortile relativa all'anno precedente.

In proposito precisa:
a) le uve (ragguagliate a vino con la resa di cui al precedente punto 1) o il vino acquistato da terzi saranno assoggettati al CONTRIBUTO in base ai "CONTRIBUTI SPECIFICI" non assolti nelle fasi produttive precedenti.

Il contributo annuo complessivo a carico di ciascun socio è ottenuto moltiplicando le quantità prodotte nell'ultima vendemmia e vinificate e confezionate nell'anno precedente per i correlativi "CONTRIBUTI SPECIFICI" e sommando gli importi così ottenuti.
Il pagamento del CONTRIBUTO BASE COMPLESSIVO dovrà essere effettuato inderogabilmente dal Socio entro quattro mesi dalla Assemblea annuale per l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente. Il Consiglio comunque si riserva di far fronte alle spese immediate, attraverso la richiesta di acconti sul contributo annuo complessivo.

CAPITOLO V - MODALITA' PER LE VOTAZIONI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il Presidente nominerà il Segretario dell'Assemblea e sceglierà, in caso di votazione, due dei soci presenti che eserciteranno le funzini di scrutatori. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può funzionare da Segretario dell'Assemblea.
Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola con i versamenti dei Contributi Consortili e hanno diritto di voto solo coloro che risulteranno iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con gli obblighi statutari.
Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati.

A ciascun socio spetta un voto rapportato alla quantità di prodotto ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assemblare tenendo presente che le quantità da prendere in considerazione sono le seguenti:
a) quintali di uva denunciata espressa in vino sulla base della resa prevista dal Disciplinare di produzione
b) ettolitri di vino effettivamente ottenuto dalla vivnificazione di uve proprie, conferite o acquistate secondo le risultanze dell'ultima denuncia di produzione presentata.
c) Ettolitri di vino imbottigliato secondo le risultanze del registro di confezionamento.

Il totale dei voti spettante a ciascun socio si determina assegnando un voto ogni Hl. 200 delle quantità sopra rilevate (o frazione maggioritaria).
Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.
Il calcolo del totale dei voti spettante a ciascun socio dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di Marzo di ciascun anno e sarà valido per le assemblee che si terranno nei 12 mesi successivi.
I soci che non possono intervenire all'Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio non può avere più di una delega ad eccezione delle Cantine cooperative che nella persona del Presidente potranno rappresentare tutti i soci facenti parte del Consorzio dietro rilascio delle relative deleghe.
Ai soli fini dell'espressione del voto per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di garantire una equa rappresentanza di tutte le categorie, ciascun socio del Consorzio, a seconda della sua attività prevalente, viene classificato in una delle seguenti categorie di voto:
1) "VITICOLTORI": comprende i soci conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni vitati dai quali ottengano uve atte a divenire vino "MORELLINO DI SCANSANO"
2) "VINIFICATORI": comprende i soci che svolgono l'attività di vinificazione delle uve atte a divenire vino "MORELLINO DI SCANSANO"
3) "IMBOTTIGLIATORI": comprende i soci che svolgono attività di imbottigliamento del vino "MORELLINO DI SCANSANO".

I seggi spettano alle tre categorie suddette in proporzione alla percentuale, dei "contributi specifici" di produzione uva, di vinificazione e di imbottigliamento, determinata nell'art.2 del capitolo IV del presente regolamento. Tuttavia, ciascuna categoria, purchè presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio.
L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati nelle schede elettorali.

Un socio non può essere candidato in più di una categoria
I nominativi dei candidati, in un numero almeno doppio rispetto al numero massimo dei membri eleggibili, devono venire espressi da apposite assemblee parziali di categoria convocate dal Presidente o chi per esso almeno trenta giorni prima dell'Assemblea generale e da tenersi con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto Sociale.
Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.
Ai fini della designazione dei candidati, ogni categoria predispone almeno una lista comprendente un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto.
Tali liste dovranno pervenire al Consorzio almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Consorzio Tutela Morellino di Scansano P.I.: 01191020534 - Via XX Settembre, 36 - 58054 Scansano (GR) - IT
Fax 0564.507710 - e-mail: info@consorziomorellino.it