REGOLAMENTAZIONE
CAPITOLO I - DOVERI DEI CONSORZIATI
Articolo 1
I Soci sono tenuti a rimettere
al Consorzio, entro 30 giorni dalla presentazione agli uffici
competenti, copia delle denunce di variazione eventualmente effettuate
per l'iscrizione all'albo dei vigneti.
Articolo 2
Tutti i Soci sono obbligati ad inviare
ogni anno al Consorzio, entro il 15° giorno dalla data di scadenza
fissata per la presentazione agli organi ufficiali competenti,
copia delle denunce previste dalla legislazione in vigore ed in
particolare:
1) copia della denuncia del vino MORELLINO DI SCANSANO
2) comunicazione delle partite di uva o mosto destinato alla produzione
del MORELLINO DI SCANSANO cedute a terzi o conferite alle cantine
sociali,
3) copia della denuncia del vino MORELLINO DI SCANSANO ottenuto
dalla vinificazione delle uve prodotte ed acquistate con la distinta,
per queste ultime dei nominativi e dell'indirizzo del venditore.
4) Copia della denuncia di giacenza del vino MORELLINO DI SCANSANO
5) Comunicazione al consorzio, entro 30 giorni dalla trascrizione
sul registro di carico e scarico, delle partite di vino MORELLINO
DI SCANSANO acquistate da terzi allegando fotocopia dei documenti
comprovanti l'avvenuto acquisto
6) Dovrà inoltre essere inviata, entro il mese di Gennaio, copia
del registro di imbottigliamento dell'annata precedente relativa
al MORELLINO DI SCANSANO
CAPITOLO II - CONTROLLI
I Soci debbono
assoggettarsi a tutti i sopralluoghi, verifiche ed altre forme
di controllo deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
I controlli da parte del Consorzio sull'adempimento
da parte del Socio delle disposizioni di legge e di quelle dello
Statuto e dei Regolamenti consorziali si estendono a tutte le
fasi del ciclo produttivo e di commercializzazione.
I Soci dovranno
consentire la visita delle loro cantine o stabilimenti, fondi
agricoli ed ogni altro luogo comunque connesso alla produzione,
trasformazione, conservazione e vendita del vino MORELLINO DI
SCANSANO fornendo altresì tutte le notizie e documentazioni che
saranno richieste per tali operazioni.
I Soci dovranno
consentire inoltre, in qualsiasi momento, al personale incaricato
dal Consorzio di prendere visione dei registri di carico e scarico,
registri partitari, denunce di produzione, bollette di accompagnamento
e di ogni altro documento che possa risultare utile ai controlli
necessari agli effetti dell'applicazione delle norme previste
oltre che dal presente Statuto, da ogni altra disposizione legislativa
e regolamentare, nazionale e comunitaria.
In particolare
il Consorzio: attuerà tutti i controlli ritenuti necessari o opportuni
per la migliore esecuzione dell'incarico di collaborare alla vigilanza,
nei confronti dei propri Soci, sull'applicazione della legge 164/92.
Per ciascuna ispezione nelle aziende dei Soci, gli addetti alla
vigilanza redigeranno apposito verbale sottoscritto anche all'Azienda
interessata.
CAPITOLO III - SANZIONI
Il Consorzio può vincolare i propri
associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione
dell'immagine e del prestigio della denominazione di origine tutelata.
Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto,
i regolamenti interni e le delibere consigliari, il Consiglio
di Amministrazione, può, in relazione alla gravità dell'inflazione,
comminare le seguenti sanzioni:
a) censura con diffida;
b) sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un numero di due
volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione,
c) esclusione dal Consorzio.
Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato
non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, a regolarizzare la propria posizione entro un
congruo termine o a far pervenire, qualora lo ritenga opportuno,
chiarimenti o giustificazioni.
I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati
entro quindici (15) giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo,
l'interessato può instaurare controversia, ricorrendo al collegio
arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 23 dello
Statuto Sociale;
Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione
delle sanzioni.
Per ulteriori chiarimenti si fa riferimento agli art. 8 - 9 -
10 - 11 dello Statuto Sociale
CAPITOLO IV - TASSA DI AMMISSIONE
E CONTRIBUTI ANNUALI
Articolo 1
Per l'ammissione al Consorzio
è dovuta, una tantum, una quota di accesso, denominata tassa di
ammissione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione
in misura non superiore al doppio del "Contributo base" previsto
dal successivo articolo moltiplicato per una quantità di prodotto
come segue:
1) per i viticoltori verrà presa in considerazione la quantità
massima ottenibile dai vigneti di proprietà del socio in base
alle risultanze del disciplinare;
2) per i vinificatori e gli imbottigliatori verrà presa in considerazione
la quantità di prodotto commercializzato nell'anno precedente.
3) Al termine del primo triennio di associazione il socio sarà
comunque tenuto al pagamento della differenza fra quanto pagato
all'atto dell'ammissione e quanto risulterebbe dovuto al termine
del suddetto periodo.
4) Le Cantine Sociali e le Cooperative non pagheranno alcuna tassa
di ammissione per la produzione dei loro associati con vigneto
iscritti all'albo del MORELLINO DI SCANSANO che siano soci del
Consorzio. Ove anche uno solo degli associati alle Cantine sociali,
con vigneto iscritto all'albo del MORELLINO DI SCANSANO non avesse
la qualifica di socio del Consorzio, la Cantina Sociale sarà tenuta
a pagare la tassa di ammissione in misura pari a quanto previsto
dal punto 1) ma limitatamente alla quantità riferibile al socio
o ai soci che risultassero non associati al Consorzio.
Il Consiglio, in casi eccezionali, potrà escludere dal pagamento
della tassa di ammissione alcuni soggetti o intere categorie di
soggetti.
Quando vi sia passaggio di
proprietà per successione mortis causa o per divisione patrimoniale,
ovvero nei casi di mera modificazione della natura giuridica del
Socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari,
i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consiglio
di Amministrazione la nuova consistenza ed intestazione.
In tutti gli alti casi di
trasferimento tra vivi di azienda socia il nuovo titolare verrà
ammesso nel Consorzio previa delibera del Consiglio di Amministrazione
che accerti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste
dal presente Statuto, accollandosi per intero la situazione debitoria
del socio cedente.
La tassa di ammissione verrà
applicata sulle superfici di vigneto eventualmente già in possesso
all'atto del trasferimento. Al termine di tre anni verrà effettuato
un controllo e l'acquirente sarà tenuto al pagamento della suddetta
tassa di ammissione sull'eventuale aumento di superficie riscontrato.
Articolo 2
Ciascun Socio è tenuto al versamento
di un contributo annuale, proporzionale alla quantità di uva denunciata,
vino denunciato e vino imbottigliato, determinato con la procedura
di seguito descritta:
Il Consiglio di Amministrazione determina, entro il mese di Gennaio
di ciascun anno la misura del "CONTRIBUTO BASE", che non dovrà
superare il tre (3) per cento del prezzo medio di un ettolitro
di vino MORELLINO DI SCANSANO, allo stato sfuso, stabilito in
base alla media dei listini ufficiali della Camera di Commercio
di Grosseto dell'anno precedente, ovvero, in assenza di rilevazioni
ufficiali, stimato dal Consiglio di Amministrazione.
Il "CONTRIBUTO BASE" viene ripartito in percentuale nei seguenti
"CONTRIBUTI SPECIFICI":
1) "CONTRIBUTO SPECIFICO DI PRODUZIONE UVA" 23%
è dovuto dai soci produttori di uve atte a divenire MORELLINO
DI SCANSANO ragguagliate al vino in base alla resa prevista dal
disciplinare.
2) "CONTRIBUTO SPECIFICO DI VINIFICAZIONE" 32%
è dovuto dai soci che effettuano la vinificazione delle uve di
cui al punto precedente.
3) "CONTRIBUTO SPECIFICO DI IMBOTTIGLIMENTO" 45% è dovuto dai
soci imbottigliatori.
Entro il mese di Gennaio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione
procederà alla determinazione della quantità di MORELLINO DI SCANSANO
che è stata oggetto per ciascuno ciascun socio delle tre fasi
produttive sopra riportate e che servirà al calcolo della quota
consortile relativa all'anno precedente.
In proposito precisa:
a) le uve (ragguagliate a vino con la resa di cui al precedente
punto 1) o il vino acquistato da terzi saranno assoggettati al
CONTRIBUTO in base ai "CONTRIBUTI SPECIFICI" non assolti nelle
fasi produttive precedenti.
Il contributo annuo complessivo a carico di ciascun socio è ottenuto
moltiplicando le quantità prodotte nell'ultima vendemmia e vinificate
e confezionate nell'anno precedente per i correlativi "CONTRIBUTI
SPECIFICI" e sommando gli importi così ottenuti.
Il pagamento del CONTRIBUTO BASE COMPLESSIVO dovrà essere effettuato
inderogabilmente dal Socio entro quattro mesi dalla Assemblea
annuale per l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente.
Il Consiglio comunque si riserva di far fronte alle spese immediate,
attraverso la richiesta di acconti sul contributo annuo complessivo.
CAPITOLO V - MODALITA' PER LE
VOTAZIONI
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il Presidente nominerà il
Segretario dell'Assemblea e sceglierà, in caso di votazione, due
dei soci presenti che eserciteranno le funzini di scrutatori.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può funzionare
da Segretario dell'Assemblea.
Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola
con i versamenti dei Contributi Consortili e hanno diritto di
voto solo coloro che risulteranno iscritti nel libro dei soci
da almeno tre mesi e che siano in regola con gli obblighi statutari.
Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda
da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti
dei soci presenti e rappresentati.
A ciascun socio spetta un voto rapportato alla quantità di prodotto
ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato nella campagna vendemmiale
immediatamente precedente la sessione assemblare tenendo presente
che le quantità da prendere in considerazione sono le seguenti:
a) quintali di uva denunciata espressa in vino sulla base della
resa prevista dal Disciplinare di produzione
b) ettolitri di vino effettivamente ottenuto dalla vivnificazione
di uve proprie, conferite o acquistate secondo le risultanze dell'ultima
denuncia di produzione presentata.
c) Ettolitri di vino imbottigliato secondo le risultanze del registro
di confezionamento.
Il totale dei voti spettante a ciascun socio si determina assegnando
un voto ogni Hl. 200 delle quantità sopra rilevate (o frazione
maggioritaria).
Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.
Il calcolo del totale dei voti spettante a ciascun socio dovrà
essere predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione
entro il mese di Marzo di ciascun anno e sarà valido per le assemblee
che si terranno nei 12 mesi successivi.
I soci che non possono intervenire all'Assemblea hanno facoltà
di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta;
ciascun socio non può avere più di una delega ad eccezione delle
Cantine cooperative che nella persona del Presidente potranno
rappresentare tutti i soci facenti parte del Consorzio dietro
rilascio delle relative deleghe.
Ai soli fini dell'espressione del voto per l'elezione dei membri
del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di garantire una
equa rappresentanza di tutte le categorie, ciascun socio del Consorzio,
a seconda della sua attività prevalente, viene classificato in
una delle seguenti categorie di voto:
1) "VITICOLTORI": comprende i soci conduttori, a qualsiasi titolo,
di terreni vitati dai quali ottengano uve atte a divenire vino
"MORELLINO DI SCANSANO"
2) "VINIFICATORI": comprende i soci che svolgono l'attività di
vinificazione delle uve atte a divenire vino "MORELLINO DI SCANSANO"
3) "IMBOTTIGLIATORI": comprende i soci che svolgono attività di
imbottigliamento del vino "MORELLINO DI SCANSANO".
I seggi spettano alle tre categorie suddette in proporzione alla
percentuale, dei "contributi specifici" di produzione uva, di
vinificazione e di imbottigliamento, determinata nell'art.2 del
capitolo IV del presente regolamento. Tuttavia, ciascuna categoria,
purchè presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio.
L'Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati
indicati nelle schede elettorali.
Un socio non può essere candidato in più di una categoria
I nominativi dei candidati, in un numero almeno doppio rispetto
al numero massimo dei membri eleggibili, devono venire espressi
da apposite assemblee parziali di categoria convocate dal Presidente
o chi per esso almeno trenta giorni prima dell'Assemblea generale
e da tenersi con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto
Sociale.
Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive
e ne versi i relativi contributi, può votare con schede e voti
ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.
Ai fini della designazione dei candidati, ogni categoria predispone
almeno una lista comprendente un numero di candidati non superiore
al doppio dei seggi ai quali ha diritto.
Tali liste dovranno pervenire al Consorzio almeno 20 giorni prima
della data fissata per l'Assemblea.