REGOLAMENTAZIONE
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
(G.U. Repubblica italiana n. 92 del 4 Aprile 1978 Decreto
del presidente della Repubblica del 6 gennaio 1978 Denominazione
di origine controllata del vino "Morellino di Scansano" Modificato
dal D.m. 7 Gennaio 1997. Disciplinare di produzione)
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Morellino
di Scansano" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni
e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino '"Morellino di Scansano" deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese.
Possono concorrere alla produzione del "Morellino di Scansano"
anche le uve provenienti da vitigni a frutto nero "raccomandati"
e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto e presenti nei
vigneti fino a un massimo complessivo del 15%.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del vino "Morellino
di Scansano" debbono essere prodotte nell'interno della zona comprendente
la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone
e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del
comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano,
Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico Semproniano e Roccalbegna
Tale zona è così delimitata: dall'incrocio dei confini comunali
di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord
il torrente Fiascone fino alla fattoria degli Usi, continua lungo
la strada interna del podere Marrucheta nei pressi del podere
Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge
il fiume Albegna, lo attraversa e continua sulla strada comunale
Fibbianello in comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge
a est, incontra la strada provinciale della Follonata, continua
per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si
inoltra nel comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino
all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località, la linea di
delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di
Saturnia, fino a incontrare nuovamente la strada provinciale della
Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di
detto fosso fino a quota 191, continua a sud per la strada Camporeccia
fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada
statale n. 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia
strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada
dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza
della confluenza del fosso Vivaio. A questo punto detta linea
di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado
della Marianaccia e, deviando a ovest, entra nel comune di Magliano
in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino a Molino
Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S.Andrea al Civilesco,
ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana Barca del
Grazi devia a ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il
limite comunale di Magliano in Toscana fino a incrociare la strada
statale n.1 Aurelia. Entrando nel comune di Grosseto, la linea
di delimitazione si identifica con detta strada statale Aurelia
fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la
strada Scansanese fino a incontrare il limite amministrativo del
comune di Scansano in località Magliano seguendolo fino a incontrare
la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando
il comune di Campagnatico, fino alla fattoria del Granaione; prosegue
quindi a est, lungo la strada poderale per il Coppaio e Camposasso
e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del
podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio
dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la
linea di delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino "Morellino di Scansano" devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e al vino le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto,
da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona
esposizione con esclusione di quelli di fondovalle. I sesti d'impianto,
le forme di allevamento e i sistemi di potatura debbono essere
quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di
forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del
vino "Morellino di Scansano" non deve essere superiore a q.li
120 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite
massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura
promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata,
in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti
limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà
essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché
la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti
medesimi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Articolo 5
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare
al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di
11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere
effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata
nel precedente articolo 3.
Articolo 6
Il vino "Morellino di Scansano" all'atto dell'immissione
al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche: colore:
rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento odore: vinoso
e, dopo l'invecchiamento, profumato, etereo, intenso, gradevole,
fine sapore: asciutto, austero, caldo, leggermente tannico gradazione
alcolica minima: 11,5 acidità totale minima: 5 per mille estratto
secco netto minimo: 22 per mille È facoltà del ministero dell'Agricoltura
e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto
Articolo 7
Il vino "Morellino di Scansano" prodotto con uve
aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di
11 ,5 se sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore
ad anni due, di cui almeno uno in botti preferibilmente di rovere,
e immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima
di 12 può portare in etichetta la menzione "riserva". Il periodo
di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all' annata
di produzione delle uve. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti
il vino "Morellino di Scansano" può figurare l'annata di produzione
delle uve purchè veritiera e documentabile. Tale indicazione è
comunque sempre obbligatoria per il tipo "riserva".
Articolo 8
Alla denominazione "Morellino di Scansano" è vietata
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra fine",
"scelto", "selezionato" o simili. E altresì vietato l'uso in aggiunta
alla denominazione "Morellino di Scansano" di indicazioni geografiche
e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente
articolo 3. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata
"Morellino di Scansano", vini che non rispondono alle condizioni
e ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo
28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.